Art. 4.

      1. Lo sconto sul prezzo indicato nella confezione è liberamente determinato dal distributore al dettaglio per singolo farmaco, è esposto in modo leggibile e chiaro e praticato a tutti gli acquirenti.
      2. Sono vietati i concorsi e le operazioni a premio, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, le vendite straordinarie di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e quelle sotto costo di cui al comma 7 del medesimo articolo 15 e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, aventi ad oggetto i farmaci previsti dalla presente legge.